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PATTO ASSOCIATIVO

Art. 1
Il Forum Territoriale del Terzo Settore del Tigullio è un’associazione a dimensione territoriale che si riconosce negli indirizzi del Forum Nazionale del Terzo Settore. In relazione a ciò adotta il presente patto associativo redatto secondo lo schema vincolante approvato dal Forum Nazionale, nonché il documento base per l’istituzione dei Forum locali pure approvato dal Forum Nazionale.

Art. 2
Il Forum Territoriale del Terzo Settore del Tigullio ha sede nel Tigullio e ha durata illimitata. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire la sede associativa in un altro luogo purché all’interno del territorio del Tigullio, ovvero di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, rappresentanze e altri punti operativi associativi in altri Comuni dello Stato italiano o all’estero.
Le organizzazioni che ne fanno parte si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento e a garantirne il sostegno operativo ed economico secondo le modalità di cui ai punti successivi.
Al presente patto possono aderire tutte le organizzazioni che posseggono i requisiti previsti e si impegnano a rispettare gli impegni qui sanciti.

Art. 3
Le organizzazioni che si associano al Forum perseguono lo scopo di:
A. aumentare e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
B. favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere sul territorio del Tigullio lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l’attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l’un l’altra;
C. impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, civile, sociale ed economica della comunità di cui fanno parte;
D. rappresentare gli interessi e le istanze comuni delle organizzazioni di Terzo Settore a livello locale nei confronti delle istituzioni, delle forze politiche e delle altre organizzazioni, economiche e sociali;
E. impegnarsi per creare le condizioni, anche nel proprio territorio oltreché in Italia e in Europa per il superamento delle condizioni di squilibrio tra Paesi del Nord e del Sud del mondo, per rimuovere le condizioni di ingiustizia tra i popoli e per la pace;
F. contribuire a ridefinire un sistema di protezione sociale non residuale e riparatorio che, ispirandosi ai principi di solidarietà, universalismo e sussidiarietà, trovi una effettiva possibilità di realizzazione, grazie al riconoscimento e alla valorizzazione della partecipazione dei cittadini anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;
G. esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione sociale e di discriminazione economica, sessuale, etnica o di età;
H. operare per lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e della cittadinanza attiva;
I. sostenere lo sviluppo dell’impresa sociale e di ogni altra forma di imprenditoria non lucrativa a valenza sociale, atta ad aumentare la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona culturali, sportivi, ambientali, di protezione sociale ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
J. promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo l’uomo al centro della sua attività, si faccia carico di ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel Paese;
K. promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni.

Art. 4
Possono associarsi al Forum Territoriale del Terzo Settore del Tigullio organizzazioni locali o articolazioni locali di organizzazioni nazionali, regionali e provinciali e quindi associazioni, organismi di volontariato, cooperative, federazioni e coordinamenti di organismi e altri soggetti collettivi di Terzo Settore che siano presenti sul territorio del Tigullio con una struttura stabile ed organizzata.
Tali associazioni devono avere la finalità di operare nell’interesse collettivo anche valorizzando la dimensione associativa e i rapporti con i propri soci e non devono perseguire finalità lucrative.
Le associazioni si impegnano al regolare versamento del contributo associativo nella misura prevista dal successivo art. 5. Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la decadenza da socio del Forum del Tigullio.

Art. 5 Quote associative
Le organizzazioni sostengono i costi di funzionamento del Forum tramite il versamento di quote annuali fissate dal Consiglio Direttivo secondo i criteri determinati dall’Assemblea.

Art. 6
Sono organi del Forum:
A. l’Assemblea Territoriale;
B. il Consiglio Direttivo;
C. il Collegio dei Revisori.

Art. 7 Assemblea
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno ed è convocata dal Consiglio Direttivo.
Ove il Consiglio Direttivo non vi provveda, l’Assemblea è convocata dai portavoce di turno, ovvero quando lo richiedano almeno 1/5 delle associazioni aderenti con richiesta motivata.
All’Assemblea partecipano, con diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione in regola con il versamento della quota associativa: a ogni rappresentante spetta un voto.
Non è ammesso l’esercizio della delega né tra organizzazioni, né tra rappresentanti.
L’Assemblea è presieduta dal portavoce di turno ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei propri componenti e in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.

Art. 8
L’assemblea, ogni quattro anni, elegge con votazioni a scrutinio segreto:
A. i membri del Consiglio Direttivo, determinandone preventivamente il numero;
B. il Collegio dei Revisori.
L’Assemblea inoltre:
A. approva eventuali regolamenti interni;
B. indica, attraverso documenti programmatici e mozioni, le strategie e gli orientamenti del Forum che vincolano il Consiglio Direttivo;
C. conferma o revoca il mandato a tutti o parte i membri del Consiglio Direttivo in occasione della presentazione di mozioni di sfiducia; le mozioni di sfiducia devono essere presentate al Consiglio Direttivo e sottoscritte da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea; su di esse l’Assemblea vota a scrutinio segreto, nel corso della prima riunione utile;
D. surroga i membri del Consiglio Direttivo che siano nel corso del mandato dimissionari o decaduti, mediante votazione a scrutinio segreto.
E. definisce i criteri per la fissazione delle quote associative da parte del Consiglio Direttivo;
F. apporta modifiche al patto associativo, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti e lo invia al collegio regionale di garanzia per la ratifica;
G. delibera l’ammissione di nuovi soci;
H. delibera l’esclusione delle organizzazioni aderenti.
I. approva il bilancio.
L’Assemblea vota di norma in modo palese; a scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti; le decisioni si intendono assunte se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 9 Bilancio
Il bilancio viene redatto annualmente e deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell’esercizio, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.
Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti derivanti da soggetti pubblici e privati.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo:
A. convoca l’Assemblea, almeno una volta l’anno, e in via straordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l’urgenza;
B. approva il bilancio preventivo e consuntivo;
C. attua gli indirizzi fissati dall'Assemblea;
D. delibera sulle domande di ammissione di nuove organizzazioni di cui agli art. 4 e 5;
E. approva eventuali regolamenti interni.
F. elegge al suo interno uno o più portavoce.
G. nomina, su proposta del o dei portavoce, un segretario il quale cura l’organizzazione interna e garantisce il supporto operativo all’attività corrente del Forum. Il segretario partecipa alle riunioni degli organi con solo diritto di parola.
H. elegge il tesoriere. Il tesoriere cura la gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto preventivo e consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione tecnica contabile.
I. può nominare un Comitato di Coordinamento ristretto, composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, delegando ad esso parte delle proprie attribuzioni.
Le cariche all’interno del Consiglio Direttivo sono gratuite e non possono essere attribuite alle stesse persone per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma mensilmente e cura lo svolgimento dell’attività corrente e può attribuire ai propri membri incarichi specifici, temporanei o continuativi, stabilendone la durata e l’eventuale compenso.

Art. 11 Il Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori è formato da un presidente e da due membri; esso controlla la regolare tenuta della contabilità.

Art. 12 Collegio arbitrale di garanzia.
Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati e il Forum può essere inoltrata per una sua risoluzione presso il Collegio regionale di garanzia. Esso è tenuto a rispondere entro 60 giorni e la sua delibera è immediatamente applicabile. Ricorso avverso può essere presentato al Collegio nazionale di garanzia il cui esito è inappellabile. Il Collegio regionale verifica ogni modifica al presente Patto e ne certifica la coerenza con il Patto nazionale.

Art. 13
Il Forum Territoriale del Terzo Settore del Tigullio si costituisce formalmente sulla base di un autonomo patto associativo coerente con le modalità attuative previste dal Forum Nazionale.
Il Forum Territoriale del Tigullio, senza alcun obbligo di contribuzione, si impegna a mantenere rapporti di collaborazione, di scambio e di informazione con il Forum provinciale di Genova, il Forum regionale della Liguria, il Forum nazionale italiano e tutti gli altri forum liguri legalmente costituiti.

Art. 14 Scioglimento.
Lo scioglimento del Forum può essere deliberato esclusivamente da un’Assemblea straordinaria a seguito di una votazione a scrutinio segreto con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
In caso di scioglimento eventuali somme all’attivo e/o beni patrimoniali saranno devoluti al Forum regionale della Liguria del Terzo Settore.

Art. 15 Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Patto associativo si fa riferimento alle norme del vigente Codice Civile e alle indicazioni del Forum Nazionale.